Non esiste una scadenza predeterminata per la sostituzione delle pastiglie dei freni. L’indicazione generale prevede di sostituirle ogni 30.000/40.000 km ma molto dipende dallo stile di guida e dalla tipologia delle strade percorse. La guida sportiva, i tragitti in città, in montagna o collina comportano un impegno più frequente e intensivo del pedale del freno e accelerano il consumo delle pastiglie.
L’efficienza della frenata si riduce poiché diminuisce la superficie di contatto con il disco-freno.
A differenza della revisione, il tagliando è consigliato e raccomandato per preservare l’efficienza, l’affidabilità, nonché la sicurezza nella circolazione del nostro veicolo. Inoltre, cosa non da poco, una scrupolosa e attenta manutenzione ti consente di scongiurare eventuali avarie o guasti durante la circolazione e garantisce una vita più lunga alla tua auto.
Consigliamo sempre di seguire le indicazioni presenti sul libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice. Tuttavia è prassi comune eseguire il tagliando ogni 1-2 anni oppure ogni 20-30.000 km.
In sede di tagliando si effettua una diagnosi elettronica attraverso cui si riscontrano eventuali anomalie/errori su cui intervenire. Successivamente si provvede alla sostituzione dell’olio motore, dei filtri, si verifica il livello dei liquidi e si effettua un controllo generale del veicolo.
Ti consigliamo di consultare le indicazioni della casa costruttrice riportate sul libretto uso e manutenzione del tuo veicolo, poiché ogni autoveicolo ha le sue caratteristiche. In linea generale si consiglia di sostituire la cinghia di distribuzione dopo i primi 100.000 km di percorrenza, e dopo 5-6 anni di utilizzo della vettura (in questo caso molto dipende dall’uso che se ne fa).
La cinghia distribuzione è un elemento indispensabile per un efficiente funzionamento dell’auto: per questo motivo è necessario controllarne l’usura superati i primi 100.000 km di percorrenza. Un eventuale rottura della cinghia di distribuzione può creare gravi danni al motore.
Se ti accorgi che dall’auto provengono rumori strani mentre stai circolando, il consiglio è di portarla dal tuo meccanico di fiducia per un controllo. È importante non sottovalutare eventuali anomalie durante l’abituale uso della vettura, poiché potrebbero essere segnali di un mal funzionamento che necessita di un intervento meccanico.
È sempre meglio non sottovalutare le spie accese sul cruscotto. Ti consigliamo di fermare l’auto in sicurezza il prima possibile e verificare sul libretto di uso e manutenzione il significato della spia al fine di comprendere l’eventuale gravità del segnale.
La revisione è un obbligo di legge (art. 80 del C.d.s.)a cui sono tenuti tutti i veicoli circolanti. Essa consiste in una serie di controlli che ne verificano la loro idoneità alla circolazione su strada, in conformità con la normativa vigente sulla sicurezza per la circolazione e con le norme sull’inquinamento atmosferico.
Il tagliando, invece, consiste nella manutenzione periodica del veicolo per preservarne l’efficienza, il livello delle prestazioni e la sicurezza. La scadenza degli interventi manutentivi è definita dalle case costruttrici sulla base dei chilometri percorsi.
Dal 1° novembre 2021 il costo della revisione ministeriale ammonta a 79,00€ ed è così composto:
- 54,95 € tariffa obbligatoria di revisione;
- 12,09 € iva 22% sulla tariffa obbligatoria di revisione;
- 10,20 € diritti MCTC (esente IVA ex art. 15 DPR n. 633/1972);
- 1,76€ commissioni servizio di pagamento PAGOPA (esente IVA ex art.15)*.
* Il costo delle commissioni per il servizio di pagamento PAGOPA variano in base al provider di servizio di pagamento (PSP) utilizzato. Eventuali differenze della tariffa di revisione applicata sono irrisorie e sono legate al PSP utilizzato dal Centro di revisione privato.
La prima revisione ministeriale di un veicolo nuovo deve essere eseguita al compimento del 4° anno di vita a partire dalla data di prima immatricolazione, riportata alla voce (B) in prima pagina.
Successivamente alla prima revisione il controllo ministeriale deve essere eseguito con cadenza biennale a partire dalla data dell’ultima revisione effettuata.
Nel caso di un autoveicolo revisionato ad ottobre 2020 sarà necessario eseguire la revisione ad ottobre 2022, tenuto conto che ai fini di questo calcolo si considerano solo mese ed anno, non il giorno. La cadenza è annuale solo per alcuni veicoli tra cui i veicoli maggiori di 3.5t o quelli dedicati al trasporto pubblico di persone.
È obbligatorio presentare la carta di circolazione originale. Nel caso in cui sia in corso la pratica di aggiornamento della carta occorre avere i documenti riguardanti gli accessori applicati, come impianti GPL/metano, ganci traino, ATP, ecc.
N.B: Non sono ammesse fotocopie.
Concluse le operazioni di controllo della revisione, riceverai la carta di circolazione aggiornata a cui verranno allegati il tagliando con l’esito della revisione eseguita e, a partire dal mese di aprile 2019, la stampa del certificato di revisione da conservare fino al controllo successivo.
I dati minimi contenuti nel Certificato di Revisione sono:
- I dati di identificazione del veicolo (targa, categoria, telaio, Stato);
- I dati del Centro di Revisione dove si è svolta la revisione;
- L’identità dell’ispettore che ha eseguito i controlli.
- Luogo e data di revisione;
- I chilometri rilevati dai tecnici al momento del controllo;
- Le carenze riscontrate e livello di gravità;
- L’esito della revisione;
- La scadenza della successiva revisione;
I principali controlli obbligatori sono:
- Identificazione del veicolo;
- Impianto di frenatura;
- Sterzo;
- Visibilità;
- Impianto elettrico e parti del circuito elettrico;
- Assi, ruote, pneumatici e sospensioni;
- Telaio ed elementi fissati al telaio;
- Altre dotazioni;
- Effetti nocivi;
- Controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri;
Può capitare che durante i test di controllo si riscontrino parametri tecnici non conformi a quelli richiesti dalla normativa vigente. In tal caso l’ispettore dovrà certificare l’esito negativo del controllo e, a seconda della gravità degli scostamenti, assegnare:
- ESITO RIPETERE con cui il veicolo può circolare e ti verrà concesso un mese per riparare la vettura e rieseguire la revisione. Essa va obbligatoriamente svolta presso il centro di revisione che ha dato esito negativo o presso la Motorizzazione Civile, ripagando per intero la tariffa ministeriale.
- ESITO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE con il quale il veicolo non può circolare. Una volta riparato, occorrerà prenotare preventivamente l’appuntamento per un nuovo controllo presso il centro di revisione che ha rilasciato l’esito negativo o presso la Motorizzazione Civile del Territorio per essere autorizzati allo spostamento. Anche in questo caso la tariffa ministeriale andrà pagata per intero.
Sì, in quanto la revisione dei ciclomotori è diventata obbligatoria dal 2003 con cadenze identiche agli autoveicoli e motocicli.
Se siete in possesso di un nuovo il motociclo occorre revisionarlo al compimento del 4° anno dalla data di prima immatricolazione. Nel caso in cui si tratti di un ciclomotore già revisionato in precedenza la scadenza verrà calcolata ogni 2 anni dall’ultimo controllo eseguito.
La sanzione amministrativa per mancata revisione parte da 169,00€ ma l’importo può anche raddoppiare nel caso in cui la revisione non sia stata eseguita per più di una volta.
Se invece il veicolo è stato sospeso dalla circolazione, la sanzione minima parte da 1.998,00 € con un eventuale fermo amministrativo di 90 giorni.
Nel caso in cui si circoli in autostrada con la revisione scaduta, oltre alla sanzione, l’organo accertatore predispone il fermo amministrativo del veicolo ed il ritiro del libretto di circolazione.
La durata media dei controlli è di circa 20 minuti. Potrai attendere all’interno del centro oppure ripresentarti a controllo concluso.
Consigliamo sempre ai nostri clienti di pianificare la revisione nelle settimane centrali del mese poiché, per esperienza, rappresentano il periodo con minore affluenza.
No, non serve prenotare: è sufficiente presentarsi da noi negli orari di accettazione.
Sì. Puoi scegliere di eseguire eventuali lavori di riparazione usufruendo dell’assistenza meccanica offerta dalla nostra officina interna specializzata ed attrezzata oppure recarti liberamente presso il tuo meccanico di fiducia.
La prenotazione serve solo per consentire lo spostamento dal proprio indirizzo di residenza al centro di revisione nel giorno e nell’ora definiti dall’appuntamento. Non è pertanto possibile utilizzare la prenotazione come giustificativo per la libera circolazione in altri giorni e orari.
In caso di sinistro potrebbe accadere che l’assicurazione, una volta accertata l’infrazione da parte degli organi competenti, dopo aver pagato il danno, si riavvalga sul proprietario o sul conducente del veicolo.
No. La circolazione è ammessa il giorno dell’infrazione solamente per recarsi al proprio domicilio o al centro revisioni più vicino. Nei giorni successivi essa è assolutamente vietata se non per recarti ad effettuare la revisione con il foglio della prenotazione. Se venissi fermato/a con il timbro di sospensione e la revisione non ancora effettuata, incorreresti in una sanzione variabile da 1.842,00 €. a 7.369,00€ a cui si può aggiungere il provvedimento del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
No, non si è soggetti a sanzione per avere eseguito la revisione in ritardo. La scadenza del successivo controllo va conteggiato, in ogni caso, dall’ultima revisione.
La normativa non prevede proroghe. La revisione deve essere effettuata nell’arco dei 30 giorni del mese di scadenza.
La revisione straordinaria di un veicolo viene disposta dagli uffici della Motorizzazione Civile su segnalazione delle forze di Polizia stradale a seguito di un incidente che ha danneggiato il veicolo, tanto da comprometterne la sicurezza o i requisiti previsti dalla normativa vigente per la circolazione.
La revisione straordinaria può essere richiesta sempre dagli organi di polizia, a seguito di un controllo su strada, che rilevi dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento previsti dalla normativa vigente del veicolo fermato.
La revisione straordinaria è eseguita solo ed esclusivamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile ed equivale, a livello temporale, ad una revisione ordinaria. Per calcolarne la scadenza, occorre conteggiare 2 anni dalla data del controllo eseguito in Motorizzazione Civile.
I veicoli d’interesse storico sono quei veicoli con almeno 20 anni di vita e iscritti ad un registro storico. La revisione deve essere eseguita ogni due anni presso la Motorizzazione Civile o presso un centro privato autorizzato.
No, anzi, ne consigliamo la riparazione immediata perché è molto pericoloso circolare con un parabrezza danneggiato. Inoltre si può incorrere in pesanti sanzioni.
Sì. L’articolo 80 C.d.S stabilisce che il veicolo si debba presentare alla revisione con tutti gli equipaggiamenti di serie.
La revisione è obbligatoria per qualsiasi veicolo ai fini della circolazione. Se il veicolo rimane fermo e rimessato in un box o in una strada privata può non essere revisionato. Nel caso in cui esso sia parcheggiato in una strada pubblica, l’obbligo della revisione permane.
Non è possibile effettuare la revisione di un veicolo con targa italiana in un Paese estero. Una volta rientrato in Italia dovrai provvedere ad eseguire la revisione presso il più vicino centro privato autorizzato.
Occorre sporgere denuncia di smarrimento all’autorità di Polizia Giudiziaria che rilascerà un permesso provvisorio di circolazione.
Se il libretto risulta duplicabile, la nuova carta di circolazione verrà inviata direttamente al tuo domicilio.
In caso contrario, dovrai recarti presso la Motorizzazione Civile o un’agenzia di pratiche auto per avviare la pratica di emissione del duplicato.
Alla visita di revisione il veicolo deve essere dotato di targhe originali e non sono ammessi cartelli sostitutivi.
In caso di smarrimento o furto della targa è necessario sporgere denuncia presso un’autorità giudiziaria entro le 48 ore seguenti. Con la denuncia ed un cartello sostitutivo, la circolazione è consentita per un tempo massimo di 15 giorni. Trascorso tale termine, se la targa non è stata ritrovata, bisogna procedere con la re-immatricolazione del veicolo.
No. Nel caso in cui il serbatoio GPL o le bombole a metano siano scadute, è obbligatorio provvedere alla loro sostituzione prima della revisione.
In alternativa si può eliminare l’impianto di seconda alimentazione con il conseguente aggiornamento della carta di circolazione.
Nel caso delle bombole a metano, la verifica della loro validità di scadenza è uno dei controlli che lo staff tecnico esegue. È pertanto necessario presentarsi alla visita di revisione con il cartellino “GFBM” che ne attesta la validità.
Verrà accertato che le caratteristiche degli pneumatici corrispondano per misura e codici a quelle riportate sulla carta di circolazione.
Inoltre, si controllerà il disegno del battistrada, che dovrà essere uguale per ogni asse, lo stato di usura e loro eventuali danneggiamenti o lesioni.
Gli accessori in questione sono: impianti di alimentazione secondaria (GPL o Metano), ganci di traino, carrello appendice, dispositivi per disabili, ecc.
Essi rappresentano una parte integrante del veicolo e per questo motivo occorre siano annotati sulla carta di circolazione, divenendo oggetto di controllo in sede di revisione.
No. L’eliminazione del gancio traino prevede l’aggiornamento della carta di circolazione ai fini della revisione ministeriale per non incorrere in sanzioni.
Sì. Ad ogni carrello appendice è abbinato un solo veicolo e la revisione deve essere eseguita in maniera congiunta, veicolo più carrello.
In sede di revisione si procede ai seguenti accertamenti:
– Numero di telaio del carrello;
– Stato ed usura degli pneumatici;
– Corretto funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva ed illuminazione;
– Stato della carrozzeria;
– Corretto funzionamento dei dispositivi di frenatura;